Legge 46/90 adeguamento impianto elettrico
La sicurezza degli impianti con la legge 46/90 è stata regolata con le norme che impongono la realizzazione a Regola d’arte sui lavori e dispone che questi siano verificati attraverso la gestione e la manutenzione.
Un impianto elettrico è adeguato quando:
- possiede un dispositivo di sezionamento posto all’origine dell’impianto (interruttore generale)
- possiede dispositivi di protezione contro le sovracorrenti (interruttori automatici, fusibili, ecc.)
- possiede la protezione contro i contatti indiretti (dispositivo differenziale coordinato con l’impianto di terra)
oppure interruttore differenziale con Idn <= 0,03 A
- possiede le protezioni contro i contatti diretti (isolamenti, involucri, ecc.)
Diversamente l’impianto elettrico dovrà essere adeguato.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge n. 17 del 2007, con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
- il regolamento di cui al d.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447,
- gli articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,
- la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento
Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (nuova legge impianti elettrici)